Fatti

Parti:

  • [A.] e [B.] (ricorrenti)
  • [C.] (opponente 1)
  • [D.] (opponente 2)

Fatti:

  • Fondazione e ristrutturazione di società da parte di [E.] e [C.] .
  • Decesso del de cuius [E.] il 13 febbraio 2018.
  • Azioni per la divisione ereditaria dei ricorrenti contro l'opponente 1 e l'opponente 2.
  • Diritti di informazione dei ricorrenti riguardanti bilanci annuali, libro delle azioni e dichiarazioni fiscali.
  • Decisione del Tribunale cantonale Basilea Campagna del 25 gennaio 2022.

Procedura:

  • Ricorso al Tribunale federale da parte dei ricorrenti.
  • Osservazioni dell'istanza precedente e dell'opponente 1.
  • Replica dei ricorrenti.

Legge

I ricorrenti chiedono la divulgazione dei bilanci annuali, del libro delle azioni e delle dichiarazioni fiscali dell'opponente 1. L'istanza precedente aveva respinto le richieste legali numeri 3l e 3m, in quanto aveva qualificato l'apporto dell'attività vinicola della [I. AG] nella [J. AG] come alienazione ai sensi dell'art. 630 cpv. 1 CC. I ricorrenti sostengono che non vi sia stata alcuna alienazione e che l'istanza precedente abbia applicato erroneamente l'art. 610 cpv. 2 CC.

Il Tribunale federale constata che l'istanza precedente ha giudicato in violazione del diritto federale, qualificando l'apporto come alienazione. La fondazione della [J. AG] e l'apporto non possono essere considerati come alienazione di un'eventuale donazione in vita soggetta a compensazione nei confronti dell'opponente 1. I ricorrenti hanno diritto a informazioni sulla valutazione delle azioni della [J. AG] .

L'istanza precedente ha respinto le richieste di informazioni contestate unicamente perché ha erroneamente considerato l'apporto effettuato in occasione della fondazione della [J. AG] come alienazione della donazione soggetta a compensazione. L'istanza precedente non ha esaminato se le informazioni richieste siano comunque utili per determinare il valore della donazione al momento…