Art. 607 CC

In genere

1 Gli eredi legittimi fra loro, od in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme.
2 Salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione.
3 I coeredi possessori di oggetti della eredità o debitori del defunto sono tenuti, all’atto della divisione, di fornire ogni indicazione al riguardo.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ricorso per riforma al Tribunale federale contro una decisione sul quesito di sapere se l'esecutore testamentario può di sua volontà e contro il volere di un erede vendere a trattative private un immobile appartenente a…
    · 06/05/1971 · 15 citazioni Riassunto
  2. 2
    Divisione di un'eredità (art. 604 CC); rapporto tra il diritto processuale cantonale e il diritto civile federale
    · 12/06/1975 · 13 citazioni Riassunto
  3. 3
    Principi e regole del diritto della divisione ereditaria; competenze del giudice della divisione
    · 22/06/2017 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    Nozione di decisione finale. - Cosa può essere oggetto di una procedura sommaria? Obbligo dell'esecutore testamentario di dare informazioni agli eredi. 1. Una decisione presa in un procedimento esecutivo sommario second…
    · 24/09/1964 · 9 citazioni Riassunto
  5. 5
    Vendita di un bene della successione; attribuzioni dell'autorità competente
    · 14/10/2010 · 6 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 78_II_408
    16/10/1952 · 5 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.