Art. 607 CC
In genere
1 Gli eredi legittimi fra loro, od in concorso con gli eredi istituiti, dividono secondo le medesime norme.
2 Salvo disposizione contraria, possono liberamente accordarsi circa il modo della divisione.
3 I coeredi possessori di oggetti della eredità o debitori del defunto sono tenuti, all’atto della divisione, di fornire ogni indicazione al riguardo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricorso per riforma al Tribunale federale contro una decisione sul quesito di sapere se l'esecutore testamentario può di sua volontà e contro il volere di un erede vendere a trattative private un immobile appartenente a…15 citazioni
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2Divisione di un'eredità (art. 604 CC); rapporto tra il diritto processuale cantonale e il diritto civile federale13 citazioni
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3Principi e regole del diritto della divisione ereditaria; competenze del giudice della divisione10 citazioni
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4Nozione di decisione finale. - Cosa può essere oggetto di una procedura sommaria? Obbligo dell'esecutore testamentario di dare informazioni agli eredi. 1. Una decisione presa in un procedimento esecutivo sommario second…9 citazioni
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5Vendita di un bene della successione; attribuzioni dell'autorità competente6 citazioni
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6DTF 78_II_4085 citazioni16/10/1952 · 5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni
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7 citazioni
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Einsetzung eines Erbenvertreters5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.