Fatti
Il ricorrente [P.] (nato nel 1964) percepiva una rendita d'invalidità intera dal aprile 1994. Nell'ambito di una procedura di revisione, l'Ufficio AI del Cantone di Basilea Campagna ha constatato nel 2008 che le condizioni di salute dell'assicurato erano migliorate notevolmente sia dal punto di vista reumatologico che psichiatrico. Pertanto, la rendita d'invalidità è stata sospesa con effetto a partire da agosto 2008. Il Tribunale cantonale di Basilea Campagna ha respinto il ricorso presentato contro tale decisione. [P.] ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.Legge
1. Il Tribunale federale ha constatato che le condizioni di salute del ricorrente sono migliorate in modo sostanziale rispetto all'ultimo esame del diritto alla rendita nel 2000. Mentre nel 1994 era stata diagnosticata una persistente disturbo somatoforme del dolore con depressione, nel 2006 non è stata più riscontrata né una depressione né un disturbo somatoforme del dolore. 2. Il Tribunale federale ha inoltre affermato che in caso di miglioramento sostanziale delle condizioni di salute, il reddito da invalidità basato sulle migliorate condizioni di salute è in linea di principio immediatamente computabile. Solo in casi eccezionali dopo una lunga percezione della rendita, la rendita può essere eccezionalmente mantenuta fino a quando il potenziale teorico di prestazione può essere esaurito con l'aiuto di misure medico-riabilitative e/o…