Fatti
Il caso riguarda la determinazione dell'importo del salario non cedibile (importo di competenza) da parte dell'ufficio esecuzioni in caso di cessione del salario. Il ricorrente Schällibaum aveva effettuato cessioni del salario in relazione a contratti di prestito e aveva chiesto all'ufficio esecuzioni di Rheineck di determinare l'importo del salario che gli doveva essere lasciato ai sensi dell'art. 93 LEF. L'ufficio esecuzioni ha calcolato il fabbisogno minimo del ricorrente e della sua famiglia in Fr. 1767.50 e ha indicato un importo del salario di Fr. 257.50 al mese come cedibile.
Il ricorrente ha presentato reclamo contro questa decisione, che è stato respinto dalle autorità di vigilanza cantonali inferiore e superiore. Ha quindi impugnato la decisione dell'autorità di vigilanza cantonale superiore presso il Tribunale federale, chiedendo di tener conto dei suoi debiti fiscali per il 1969 e di esaminare la validità giuridica delle sue cessioni del salario.
Legge
Il Tribunale federale osserva innanzitutto che il principio enunciato nell'art. 226e cpv. 1 CO, secondo il quale i futuri crediti salariali possono essere ceduti solo nella misura in cui sono pignorabilI, vale in generale. Pertanto, l'art. 226e cpv. 2 CO, in base al quale l'ufficio esecuzioni determina, su richiesta delle parti interessate, l'importo di competenza da lasciare all'acquirente ai sensi dell'art. 93 LEF, si applica anche alle cessioni di futuri crediti salariali che non sono connesse a un'operazione disciplinata dalle norme sul contratto di vendita rateale.
Nel calcolo del fabbisogno minimo ai sensi dell'art. 93 LEF, al quale…