Art. 168 CO

Rifiuto del pagamento e deposito

1 Se è controverso, a chi spetti il credito, il debitore può rifiutare il pagamento e liberarsi mediante deposito giudiziale.
2 Ove paghi, pur conoscendo la contestazione, lo fa a suo rischio e pericolo.
3 Se la lite è pendente e il debito è scaduto, ciascuna delle parti in causa può pretendere che il debitore faccia il deposito.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rivendicazione di un terzo
    · 14/01/1961 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    Deposito in caso di incertezza non colposa sulla persona del creditore (art. 96 e 168 cpv. 1 CO)
    · 08/04/2008 · 7 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 06/11/1979 · 6 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 66_III_42
    01/01/1940 · 6 citazioni
  5. 5
    DTF 65_III_129
    08/12/1939 · 6 citazioni
  6. 6
    La procedura di rivendicazione (art. 106 e segg
    · 08/11/1962 · 5 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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