Art. 168 CO
Rifiuto del pagamento e deposito
1 Se è controverso, a chi spetti il credito, il debitore può rifiutare il pagamento e liberarsi mediante deposito giudiziale.
2 Ove paghi, pur conoscendo la contestazione, lo fa a suo rischio e pericolo.
3 Se la lite è pendente e il debito è scaduto, ciascuna delle parti in causa può pretendere che il debitore faccia il deposito.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rivendicazione di un terzo9 citazioni
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2Deposito in caso di incertezza non colposa sulla persona del creditore (art. 96 e 168 cpv. 1 CO)7 citazioni
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36 citazioni
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4DTF 66_III_426 citazioni01/01/1940 · 6 citazioni
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5DTF 65_III_1296 citazioni08/12/1939 · 6 citazioni
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6La procedura di rivendicazione (art. 106 e segg5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Leibrentenvertrag; Hinterlegung9 citazioni
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2 citazioni
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2 citazioni02/03/2004 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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