Fatti

Il cittadino australiano-austriaco Z. ha ottenuto un permesso di soggiorno il 2 ottobre 1997. Il 10 ottobre 1997 ha sposato la cittadina australiana X. Quest'ultima è entrata in Svizzera il 2 dicembre 1997 e ha ottenuto un permesso di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare. Il 2 dicembre 2002, in base all'accordo di domicilio tra Svizzera e Austria, a Z. è stato rilasciato il permesso di domicilio. Pertanto, X. ha presentato una richiesta all'Ufficio della migrazione del Cantone di Zurigo per ottenere il permesso di domicilio. Tuttavia, l'Ufficio federale competente ha stabilito che X. sarebbe stata liberata dal controllo federale solo a partire dal 1° ottobre 2007 e che il permesso di domicilio le sarebbe stato rilasciato al più presto il 2 ottobre 2007.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che X. non ha diritto a un permesso di domicilio ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LSEE. Infatti, in base a questa disposizione, il coniuge straniero di un domiciliato acquisisce il diritto al permesso di domicilio solo quando il coniuge ha posseduto il permesso di domicilio per l'intero periodo di cinque anni di convivenza coniugale. Poiché Z. è in possesso del permesso di domicilio solo dal 2 ottobre 2002, il diritto di X. può sorgere al più presto il 2 ottobre 2007.

Anche dall'Accordo sulla libera circolazione tra Svizzera e UE, X. non può far valere alcun…