Fatti
Il ricorrente [A.A.] ha fondato nel 2003 la società [C. AG] , di cui sua moglie [B.A.] è stata inizialmente l'unica azionista. Il 28 ottobre 2015, [B.A.] ha venduto il 10% delle azioni alla società [D. AG] , il cui presidente del consiglio di amministrazione [B.] (controricorrente 1) è quindi entrato nel consiglio di amministrazione della [C. AG] . Il 14 luglio 2017, il Tribunale regionale Oberland ha dichiarato il fallimento della [C. AG] in liquidazione. Il 31 ottobre 2023, [B.A.] ha presentato presso il Tribunale commerciale del Cantone di Berna una domanda di risarcimento danni contro [B.] . Durante il procedimento, [A.A.] (ricorrente) è subentrato a [B.A.] nel processo. Il Tribunale commerciale, con decisione del 16 aprile 2024, ha respinto la richiesta di patrocinio a spese dello Stato del ricorrente, lo ha obbligato a versare un anticipo sulle spese giudiziarie di CHF 250'000.-- e ha accolto la richiesta del controricorrente 1 di garanzia per le spese di parte.Legge
1. Il Tribunale federale esamina se il ricorso è ammissibile. Il ricorso in materia civile è diretto contro una decisione incidentale di un Tribunale commerciale che riguarda il rifiuto del patrocinio a spese dello Stato. Secondo la giurisprudenza, ciò può comportare un pregiudizio irreparabile, motivo per cui il ricorso deve essere accolto. 2. L'istanza precedente ha negato l'indigenza del ricorrente, in quanto questi non ha sufficientemente rivelato la sua situazione reddituale e patrimoniale. Il ricorrente non ha presentato documenti relativi al suo impiego, ai suoi incarichi nel consiglio di amministrazione o ai suoi canoni di locazione provenienti da immobili in diversi paesi. Inoltre, non ha prodotto estratti conto bancari aggiornati. Il Tribunale federale ritiene che queste…