Fatti
[A.] (nata nel 1977) è cittadina turca. Nel 2000 ha sposato il cittadino svizzero [B.] e ha ottenuto un permesso di soggiorno per rimanere con suo marito. Nel 2003 è nato il figlio comune [C.] , che come il padre possiede la cittadinanza svizzera. Nel 2007 è nata la figlia comune [D.] in Turchia. Il 7 gennaio 2020 il matrimonio è stato divorziato, con la madre [A.] che ha ottenuto l'affidamento della figlia [D.] .
Il 14 marzo 2022 [A.] ha richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per stabilirsi con i suoi figli (svizzeri) nel Cantone di Zurigo. Questa richiesta è stata respinta dall'Ufficio della migrazione del Cantone di Zurigo, dalla Direzione della sicurezza del Cantone di Zurigo e dal Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo.
Legge
Il TF esamina se [A.] possa entrare in Svizzera e soggiornarvi insieme alla figlia minorenne [D.] , che possiede la cittadinanza svizzera, in base al loro rapporto.
Il TF rileva che la figlia [D.] , in quanto cittadina svizzera, ha il diritto di entrare in Svizzera in qualsiasi momento (art. 24 cpv. 2 Cost.). Poiché [D.] , essendo minorenne, dipende dalle cure della madre [A.] , [D.] può esercitare la sua libertà di domicilio solo accompagnata dalla madre. Tenendo conto della volontà della figlia quindicenne di voler vivere in Svizzera…