Fatti
La società [B. AG] (attualmente in liquidazione) e il suo ex presidente del consiglio di amministrazione [A.] hanno presentato ricorso contro una decisione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. La FINMA aveva constatato che la società [B. AG] aveva svolto attività commerciale come intermediario finanziario (attività di emissione) e gestito un investimento collettivo di capitale sotto forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF), senza disporre delle necessarie autorizzazioni. Di conseguenza, la FINMA aveva posto la società [B. AG] in liquidazione, dichiarato il fallimento e vietato ad [A.] l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione.
Legge
Il Tribunale federale annulla la sentenza del Tribunale amministrativo federale e rinvia il caso alla FINMA per ulteriori accertamenti dei fatti e una nuova decisione. Per quanto riguarda la qualificazione come casa di emissione, non è chiaro se la ricorrente abbia agito insieme alla società predecessore [G. AG] come gruppo, il che potrebbe giustificare l'obbligo di autorizzazione. Per quanto riguarda la qualificazione come investimento collettivo di capitale sotto forma di SICAF, la corte inferiore ha frainteso il quadro giuridico, non basandosi sulla partecipazione attiva effettiva della ricorrente…