Fatti

[A.] (nato nel 1983) e [B.] (nata nel 1988) si sono sposati nel 2012 e hanno due figli comuni, [C.] (nato nel 2013) e [D.] (nato nel 2015). Con sentenza del 16 settembre 2022, il Tribunale distrettuale ha sciolto il matrimonio e ha regolato, tra l'altro, la responsabilità genitoriale e il mantenimento dei figli. [A.] (ricorrente) ha presentato appello contro questa sentenza, che il Tribunale cantonale di Basilea Campagna ha accolto in parte.

Il Tribunale cantonale ha confermato l'affidamento alternato dei figli disposto dal Tribunale distrettuale, in base al quale i genitori si dividono la cura dei figli a cadenza quindicinale. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli, ha adeguato i contributi di mantenimento del ricorrente per la figlia e il figlio.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso del ricorrente contro la decisione del Tribunale cantonale. È giunto alla conclusione che l'istanza precedente non ha violato il suo potere discrezionale nell'determinare le quote di affidamento nell'ambito dell'affidamento alternato. L'istanza precedente poteva mantenere l'attuale regolamentazione dell'affidamento, tenendo conto delle circostanze concrete, in particolare della storia familiare.

Tuttavia,…