Fatti

Parti:

  • Ricorrente: [A.]
  • Ricorso: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

Fatti:

  • La [B. AG] con sede a [C.] era iscritta nel registro di commercio del Cantone di Zurigo dal 2015 al 2019 e aveva tra i suoi scopi la pubblicazione di informazioni finanziarie attraverso società di servizi informativi riconosciute.
  • [A.] ha stipulato con la società, il 29 gennaio 2016, un "contratto di lavoro come responsabile SRO" e un "contratto di consulenza", occupandosi principalmente di valutazione aziendale e due diligence.
  • Con ordinanza superprovisoriale del 2 novembre 2017, la FINMA ha nominato due commissari d'inchiesta presso la società e ha disposto il blocco di tutti i conti e i depositi.
  • Con ordinanza provvisoria del 21 dicembre 2017, la FINMA ha confermato le misure disposte in via superprovisoriale.
  • Con ordinanza del 29 agosto 2018, la FINMA ha accertato che [E.] , [F.] , [A.] nonché la società, insieme a società estere di comodo, avevano esercitato in modo professionale e senza autorizzazione attività di intermediazione finanziaria, violando gravemente le norme di vigilanza.
  • La FINMA ha ingiunto ad [A.] , sotto minaccia di sanzione, di astenersi da qualsiasi attività soggetta ad autorizzazione in materia finanziaria nonché dalla relativa pubblicità e ha disposto la pubblicazione dell'ingiunzione di cessazione per la durata di tre anni.
  • Il ricorso presentato da [A.] contro l'ordinanza della FINMA è stato parzialmente accolto dal Tribunale amministrativo federale con sentenza del 7 luglio 2020, che ha precisato l'ingiunzione di cessazione.
  • [A.] ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale e la revoca dell'ingiunzione di cessazione nonché della sua pubblicazione.

Legge

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la propria competenza e le ulteriori condizioni di ammissibilità. Il ricorso è ammesso come ricorso in materia di diritto pubblico e riguarda una questione di diritto pubblico nell'ambito del diritto dei mercati finanziari. La domanda di accertamento del ricorrente non è ammessa, poiché può essere deciso nel quadro delle domande di prestazione se il ricorrente ha esercitato in modo professionale e senza autorizzazione attività di intermediazione finanziaria in grave violazione delle norme di vigilanza.

Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. Il Tribunale federale esamina preliminarmente questa censura, poiché una violazione del diritto di essere sentito, indipendentemente dalla fondatezza materiale del rimedio giuridico, comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorrente sostiene che una dichiarazione del 15 febbraio 2018 manca negli atti del procedimento. Il Tribunale federale constata tuttavia che il ricorrente ha potuto far valere efficacemente il proprio punto di vista con la sua dichiarazione del 5 giugno 2018 nonché con il ricorso contro l'ordinanza del 29 agosto 2018. Non vi è stata violazione del diritto di essere sentito.

Il Tribunale federale esamina quindi se il ricorrente, in posizione di responsabilità come attore principale di un gruppo senza…