Fatti
Il ricorrente [A.] ha presentato un ricorso contro la legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone di Basilea Città del 3 giugno 2015 e il regolamento organizzativo del Tribunale penale di Basilea Città del 16 dicembre 2016. Il Tribunale federale ha riunito i due procedimenti 1C_187/2017 e 1C_327/2017 e ha deciso quanto segue: - Il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso contro la legge sull'organizzazione giudiziaria, in quanto il termine per il ricorso era scaduto. - Per quanto riguarda il regolamento organizzativo del Tribunale penale di Basilea Città, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la disciplina sulla composizione dei collegi giudicanti di cui al § 12 del regolamento non soddisfa i requisiti costituzionali di un tribunale indipendente e imparziale. Questa disposizione è stata pertanto annullata. - Il Tribunale penale di Basilea Città è stato obbligato a trovare immediatamente una soluzione transitoria per la composizione dei collegi giudicanti, ad esempio incaricando il presidente della sezione A. - Nel resto, i ricorsi sono stati respinti.Legge
Il Tribunale federale ha motivato la sua decisione come segue: Il ricorrente ha lamentato che il regolamento organizzativo del Tribunale penale consente di comporre i collegi giudicanti a piacimento, il che viola il diritto al giudice naturale ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 Cost. e dell'art. 6 cpv. 1 CEDU. Il regolamento delega il compito di comporre i collegi giudicanti alla cancelleria del tribunale A, senza prevedere sufficienti criteri legali a riguardo. Il Tribunale federale ha affermato che la composizione del collegio giudicante costituisce un atto essenziale dell'autogoverno della magistratura, che è fondamentale per la fiducia del pubblico nella giurisdizione. Nella misura in cui la legge conferisce un margine di discrezionalità nella composizione dei collegi giudicanti,…