Fatti
Il cittadino kosovaro [A.A.] (1974) è arrivato in Svizzera nell'estate del 1996. Inizialmente ha vissuto come richiedente asilo respinto, prima di essere ammesso provvisoriamente nel 1999. Nel 2000 ha sposato sua moglie attuale [B.A.] (1978), una macedone del nord residente in Svizzera. Dal matrimonio sono nati sei figli, di cui tre con cittadinanza svizzera e tre con permesso di domicilio. Negli ultimi 21 anni, [A.A.] è stato condannato penalmente almeno 13 volte, principalmente per violazioni della LSTR. Inoltre, dal 2003 è apparso regolarmente nel diritto dell'esecuzione. Il 25 luglio 2019, [A.A.] ha richiesto il rinnovo del suo permesso di soggiorno.Legge
L'Ufficio della migrazione del Cantone di Zurigo ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno di [A.A.] e gli ha ordinato di lasciare il Paese. I rimedi giuridici cantonali sono rimasti senza successo. Il Tribunale federale ritiene soddisfatto il motivo di revoca della grave o ripetuta violazione dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 77a cpv. 1 lett. a e b OASA. [A.A.] si è ulteriormente indebitato…