Fatti
Il ricorrente [X.] era azionista di maggioranza della società [A. AG] , una società immobiliare quotata alla Borsa di Berna. Nel 2009, ha fatturato alla società CHF 253'634.-- per presunte attività di sostegno del corso azionario (Market Making) negli anni 2006-2008. Il consiglio di amministrazione dell'epoca della [A.] ha respinto questa fattura, in quanto non vi era alcuna base giuridica per essa. Tuttavia, dopo essere diventato presidente del consiglio di amministrazione, [X.] ha fatto registrare retroattivamente la fattura nel bilancio 2008 come spese di consulenza aziendale. Il Tribunale distrettuale di Zurigo e il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo hanno quindi condannato [X.] per infedeltà nella gestione degli affari e falsificazione di documenti. [X.] ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale superiore.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha rilevato che, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della [A.] , [X.] era obbligato ad aumentare al meglio il patrimonio della società e ad astenersi da qualsiasi vantaggio dei propri interessi. La registrazione della fattura non dovuta di CHF 253'634.-- come spese aziendali nel bilancio 2008 ha…