Fatti
- [A.] (ricorrente) e [B.] (resistente) si sono sposati nel 2010 e hanno una figlia comune [C.] . - Nell'aprile 2016, la ricorrente è partita per la Turchia con la figlia, senza il consenso del padre. Da allora, la figlia si trova in Turchia. - Il padre ha ottenuto in Turchia una sentenza di rimpatrio, che tuttavia è stata annullata. Il procedimento di rimpatrio è ancora pendente. - Nel procedimento di divorzio, il tribunale monocratico ha attribuito al padre la responsabilità genitoriale esclusiva e l'affidamento della figlia. - La madre ha presentato appello contro questa decisione, che è stato respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo.Legge
- Il Tribunale federale conferma la decisione del Tribunale superiore, secondo la quale la responsabilità genitoriale esclusiva e l'affidamento della figlia sono attribuiti al padre. - L'istanza precedente ha correttamente applicato i criteri per l'attribuzione della responsabilità genitoriale e dell'affidamento. In particolare, il benessere del minore è stato considerato come criterio prioritario. - L'istanza precedente ha riscontrato gravi riserve sulla tolleranza del legame della madre, il che è stato determinante per l'attribuzione della responsabilità genitoriale esclusiva al padre.…