Fatti

Il 30 dicembre 2012, [X.] , in stato di ebbrezza, ha più volte colpito la vittima con la quale conviveva, prima con un pugnale e poi con un coltello da cucina. Il Tribunale distrettuale di Brugg lo ha dichiarato incapace di intendere e di volere e ha ordinato una misura ai sensi dell'art. 59 CP. Il Tribunale superiore, accogliendo parzialmente il suo ricorso, lo ha assolto da colpa e pena e ha ordinato un trattamento per la dipendenza ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 60 CP.

Dal 8 settembre 2015, [X.] si trovava in trattamento stazionario presso il centro per l'esecuzione di misure. Il 28 giugno 2017, il Dipartimento dell'economia pubblica e degli affari interni, Ufficio dell'esecuzione penale, in occasione dell'esame annuale di una dimissione condizionata, ha disposto il proseguimento della misura.

[X.] ha presentato reclamo. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Argovia, il 28 settembre 2017, accogliendo parzialmente il reclamo, ha annullato la decisione e rinviato la questione al Dipartimento per l'ordinanza della dimissione condizionata e di eventuali misure ambulatoriali, assistenza di prova e prescrizioni.

Legge

Il Tribunale federale rileva che la carcerazione preventiva e di sicurezza deve essere computata sulla durata della misura. La durata effettiva del trattamento è ridotta del tempo trascorso senza trattamento in un istituto penale o carcerario dopo la decisione esecutiva.

Poiché la durata massima quadriennale della misura ai sensi dell'art. 60 cpv. 4 CP è in ogni caso scaduta, il Tribunale federale rinvia…