Art. 212 CPP

Principi

1 L’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del presente Codice.
2 Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati non appena:
  1. a. i loro presupposti non sono più adempiuti;
  2. b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo.
3 La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esecuzione anticipata di pene e misure, domanda di scarcerazione
    · 16/02/2017 · 598 citazioni Riassunto
  2. 2
    Proroga della carcerazione preventiva a causa di gravi sospetti di crimini contro l'umanità (tortura)
    · 16/08/2017 · 493 citazioni Riassunto
  3. 3
    Proroga della carcerazione preventiva; gravi indizi di reato di omicidio compiuto con dolo eventuale; colpevolezza, nesso causale
    · 24/08/2017 · 308 citazioni Riassunto
  4. 4
    Carcerazione di sicurezza allo scopo di garantire un'espulsione penale; base legale e principio di proporzionalità
    · 29/03/2017 · 305 citazioni Riassunto
  5. 5
    Proporzionalità della durata della carcerazione
    · 11/04/2019 · 245 citazioni Riassunto
  6. 6
    Diritto di ricorso
    · 24/04/2014 · 211 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.