Art. 212 CPP
Principi
1 L’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del presente Codice.
2 Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati non appena:
- a. i loro presupposti non sono più adempiuti;
- b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo.
3 La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esecuzione anticipata di pene e misure, domanda di scarcerazione598 citazioni
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2Proroga della carcerazione preventiva a causa di gravi sospetti di crimini contro l'umanità (tortura)493 citazioni
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3Proroga della carcerazione preventiva; gravi indizi di reato di omicidio compiuto con dolo eventuale; colpevolezza, nesso causale308 citazioni
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4Carcerazione di sicurezza allo scopo di garantire un'espulsione penale; base legale e principio di proporzionalità305 citazioni
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5Proporzionalità della durata della carcerazione245 citazioni
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6Diritto di ricorso211 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Scarcerazione dalla custodia di sicurezza138 citazioni
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Detenzione preventiva134 citazioni
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Detenzione preventiva126 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.