Fatti
Il tribunale dei giurati del Cantone di Zurigo ha condannato [X.] il 2 settembre 2008 per omicidio doloso, plurima messa in pericolo della vita, reato contro la legge sulle armi e grave violazione delle norme sulla circolazione stradale a 15 3/4 anni di reclusione. Il Tribunale federale ha respinto il suo ricorso in materia penale. [X.] si trova in esecuzione della pena dal 10 maggio 2006, la fine ordinaria della pena è prevista per l'11 settembre 2019. In vista della scadenza dei due terzi della pena l'11 giugno 2014, l'Ufficio dell'esecuzione delle pene ha incaricato il dott. med. [A.] di effettuare una perizia. [X.] aveva rifiutato di collaborare. L'Ufficio ha respinto il 15 aprile 2014 la liberazione condizionale. Nel procedimento di ricorso, la Direzione della giustizia e degli affari interni, il Tribunale amministrativo e il Tribunale federale hanno respinto i ricorsi. Nell'ambito della revisione annuale, l'Ufficio ha nuovamente respinto la liberazione condizionale il 15 giugno 2015 e il 2 giugno 2016. [X.] ha presentato ricorso e ha depositato una perizia privata del prof. dott. med. [B.] del 13 dicembre 2016. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso il 21 dicembre 2016.Legge
Il Tribunale federale afferma che la decisione sulla liberazione condizionale del ricorrente dipende dal fatto che gli possa essere attribuita una prognosi favorevole ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 CP. La liberazione condizionale rappresenta il quarto e ultimo stadio dell'esecuzione della pena ed è la regola, dalla quale ci si può discostare solo per validi motivi. Il Tribunale federale conclude che il comportamento irreprensibile del ricorrente…