Fatti
Il ricorrente [A.] è un cittadino libico che è arrivato in Svizzera con la sua famiglia nel 1998 ed è stato riconosciuto come rifugiato nel 1999. Inizialmente ha ricevuto un permesso di soggiorno e successivamente un permesso di domicilio. Nel 2005 la famiglia si è trasferita a Olten (SO), dove [A.] ha ottenuto un permesso di domicilio del Cantone di Soletta. Nel settembre 2013 [A.] ha iniziato un corso di studi a Istanbul. Dal 15 settembre 2013 al 25 agosto 2014 è rimasto all'estero per oltre 11 mesi. Poiché non aveva richiesto una proroga del limite di sei mesi per il soggiorno all'estero, l'Ufficio per la migrazione del Cantone di Soletta ha constatato che il suo permesso di domicilio era scaduto. [A.] ha presentato un ricorso contro questa decisione. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta ha respinto parzialmente il ricorso e ha ordinato all'Ufficio per la migrazione di esaminare se potesse essere rilasciato ad [A.] un permesso di soggiorno.Legge
Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo. Ha affermato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il permesso di domicilio decade di diritto se la persona straniera soggiorna all'estero per più di sei mesi consecutivi senza aver richiesto una proroga del termine. Ciò vale indipendentemente dai motivi o dalle intenzioni della persona per il soggiorno all'estero. Un'eccezione può essere fatta per i figli minorenni che all'estero frequentano una formazione, a condizione che tornino regolarmente in Svizzera durante le…