Fatti

Il ricorrente [X.] è stato condannato il 25 gennaio 2016 dall'ufficio del pubblico ministero See/Oberland per violazione grave delle norme di circolazione con una pena pecuniaria condizionale. L'ordinanza penale gli è stata notificata il 29 gennaio 2016, e il termine di opposizione è scaduto l'8 febbraio 2016. Il ricorrente ha viaggiato durante il termine di opposizione in Bosnia e è stato trattato medicalmente a causa di sintomi che facevano sospettare il virus della grippe suina. Ha chiesto il 21 marzo 2016 la ripristino del termine di opposizione, che è stato rifiutato dall'ufficio del pubblico ministero. Il Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo ha respinto il suo ricorso il 22 luglio 2016.

Il ricorrente chiede con ricorso in materia penale di annullare la sentenza della corte precedente e di ottenere la ripristino del termine di opposizione. Sostiene di non essere stato in grado, a causa della sua malattia, di agire entro il termine o di incaricare un terzo di eseguire l'atto processuale.

Legge

Il Tribunale federale esamina se sono soddisfatte le condizioni per la ripristino del termine di opposizione ai sensi dell'art. 94 cpv. 1 CPP. Secondo questo articolo, una parte può chiedere la ripristino del termine se ha omesso un termine e ne deriverebbe una perdita di diritto grave e irreparabile, e se dimostra di non essere responsabile dell'omissione.

Il Tribunale stabilisce che il ricorrente non ha dimostrato di non essere responsabile dell'omissione. I certificati medici presentati dal ricorrente non dimostrano che egli non fosse in grado, a causa della sua malattia, di agire entro il termine o di incaricare un terzo di eseguire l'atto processuale. La corte precedente ha stabilito…