Fatti
Il ricorrente [X.] (nato nel 1994) avrebbe, secondo l'accusa, il 9 marzo 2014 affidato il suo veicolo [A.] alla guida, sebbene quest'ultimo disponesse solo di una licenza di allievo conducente e il ricorrente stesso solo di una patente di guida provvisoria. Inoltre, gli è stata riscontrata una concentrazione alcolica nel sangue di 1,57 o/oo. Il veicolo circolava di notte senza luci e senza il contrassegno "L". Il Tribunale cantonale di Appenzello Esterno ha condannato [X.] il 5 ottobre 2015 per mancata apposizione del contrassegno "L" in occasione di una guida di allievo, per aver assunto i compiti di persona di accompagnamento durante una guida di allievo senza possedere i requisiti necessari, nonché per la guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza. Il Tribunale superiore di Appenzello Esterno ha confermato la sentenza di primo grado il 7 giugno 2016.Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso di [X.] . La giurisdizione inferiore ha giustamente constatato che [X.] voleva assumersi la responsabilità della guida di allievo e segnalarlo ad [A.] , sebbene non soddisfacesse i requisiti legali come accompagnatore. Anche se [X.] non soddisfaceva i requisiti effettivi di una persona di accompagnamento, di fatto ha assunto tale compito, il che è punibile ai sensi dell'art. 95 cpv. 3 lett. b LCStr. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'accompagnatore durante una guida di allievo si rende anche colpevole di guida di un veicolo a motore in…