Fatti
Il ricorrente [X.] è accusato di aver danneggiato, il 17 luglio 2014, durante una manovra di inversione di marcia, un'auto parcheggiata senza informare il danneggiato o la polizia. Il Tribunale regionale di Berna-Mittelland lo ha quindi condannato per semplice violazione delle norme sulla circolazione stradale, ma lo ha assolto dall'accusa di impedimento di provvedimenti per l'accertamento dell'incapacità di guidare. Su appello del Pubblico Ministero, il Tribunale superiore del Cantone di Berna ha riconosciuto [X.] colpevole anche di impedimento di provvedimenti per l'accertamento dell'incapacità di guidare e lo ha condannato a una pena pecuniaria e a un'ammenda. [X.] presenta ricorso in materia penale contro questa sentenza.Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Constata che [X.] deve aver notato la collisione e il danno materiale causato, poiché il testimone, un agente di polizia, aveva osservato un forte rumore e un comportamento di guida anomalo del ricorrente. Anche se [X.] non avesse riconosciuto l'agente di polizia come tale, avrebbe comunque percepito il suo richiamo e il fascio di luce diretto su di lui, che avrebbe potuto facilmente collegare alla precedente collisione. Il…