Fatti

Il ricorrente [A.] è comproprietario di un immobile situato nelle immediate vicinanze e nel raggio visivo del sito previsto per l'installazione di un'antenna per telefonia mobile della società convenuta [B. AG] . Egli ha presentato un'opposizione di diritto pubblico e privato contro la domanda di costruzione. Il Comune ha rilasciato l'autorizzazione edilizia con condizioni. [A.] ha quindi presentato un ricorso, che è stato respinto in parte dal Dipartimento delle costruzioni del Cantone di San Gallo. Contro la decisione sul ricorso, [A.] ha presentato un reclamo al Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo, che è stato accolto in parte. Successivamente, [A.] ha presentato un ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'antenna per telefonia mobile prevista soddisfa tutti i requisiti ambientali e rispetta i limiti legali di radiazione. Pertanto, non può derivare alcun pericolo accertato per la salute dall'impianto, cosicché le preoccupazioni del ricorrente per i danni alla salute non costituiscono immissioni ideali…