Fatti

Il ricorrente [A.] ha ricevuto indennità giornaliere dall'assicurazione malattia delle imprese svizzere di costruzioni metalliche secondo la Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) a partire dal 17 agosto 2012. Con decisione del 31 marzo 2014, l'assicurazione malattia ha sospeso le prestazioni a decorrere dal 1° del mese. Contro questa decisione, [A.] ha presentato un ricorso, che l'assicurazione malattia ha respinto con decisione di ricorso del 16 giugno 2014. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo ha respinto il ricorso di [A.] contro la decisione di ricorso, in quanto il ricorso del 20 maggio 2014 era stato presentato in ritardo. Il Tribunale federale ha confermato questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che il termine di ricorso ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA in combinato disposto con l'art. 38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. a nonché l'art. 39 LPGA era scaduto il 16 maggio 2014. Il ricorrente aveva richiesto una proroga di 30 giorni per la presentazione di un ricorso motivato il 2 aprile 2014, che l'assicurazione malattia aveva anche concesso.…