Fatti

La ricorrente, [A.] , aveva concluso con la resistente, [B. AG] , il 19 gennaio 2005 un contratto di locazione per un locale e una superficie di vendita a [Z.] . Il contratto aveva una durata fissa fino al 31 gennaio 2010 e poteva essere prorogato di altri cinque anni. La ricorrente ha fatto uso di questa opzione e il contratto è stato prorogato fino al 31 gennaio 2015. Dopo che la resistente ha informato la ricorrente dei suoi piani di ristrutturazione, la ricorrente ha chiesto la proroga del rapporto di locazione. Il tribunale dei locazioni di Zurigo ha prorogato il rapporto di locazione fino al 30 giugno 2015, e il tribunale d'appello del cantone di Zurigo ha confermato questa decisione.

La ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di annullare la sentenza del tribunale d'appello e di prorogare il rapporto di locazione fino al 31 marzo 2017. Ha sostenuto che senza questa proroga non avrebbe potuto continuare le sue attività commerciali e avrebbe perso la sua clientela abituale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto se il ricorso era ammissibile. Ha stabilito che la ricorrente non aveva presentato una richiesta materiale, ma aveva espresso una tale richiesta nella sua motivazione, chiedendo la proroga del rapporto di locazione fino al 31 marzo 2017.

Il Tribunale federale ha sottolineato che la proroga di un rapporto di locazione a termine ai sensi dell'art. 272 CO è possibile solo se la fine del rapporto di locazione comporterebbe per il conduttore una durezza che non sarebbe giustificata dagli interessi del locatore. La durata della proroga non può superare i sei anni, e l'autorità competente deve considerare vari criteri nella valutazione degli interessi, come le circostanze della conclusione del contratto, la durata del rapporto di locazione e le condizioni personali, familiari ed economiche delle parti.

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