Fatti

Il caso riguarda la deducibilità fiscale dei riacquisti nella previdenza professionale (2° pilastro) dopo un divorzio ai fini dell'imposta sul reddito e sul patrimonio (imposte cantonali e imposta federale diretta) negli anni fiscali 2010-2012.

Il ricorrente [A.] è stato divorziato nel 2007 e ha dovuto trasferire un importo di CHF 2'247'682.-- dalla sua previdenza professionale all'ex coniuge. Negli anni successivi, ha effettuato riacquisti nel 2° pilastro per un importo di CHF 350'000.-- (2010), CHF 400'000.-- (2011) e CHF 497'682.-- (2012). Le autorità fiscali non hanno ammesso tali riacquisti in deduzione, in quanto entro il termine legale di tre anni dal riacquisto era avvenuto un prelievo di capitale dalla previdenza.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, secondo la sua giurisprudenza, l'eccezione al termine di tre anni prevista dall'art. 79b cpv. 4 LPP per i riacquisti dopo il divorzio comprende non solo il limite dell'importo, ma anche il divieto di prelievi di capitale. Pertanto, tali riacquisti sono esenti dal termine di tre anni al fine di preservare la copertura previdenziale.

Il Tribunale federale non riscontra nel caso di…