Fatti

Il 27 marzo 2014 si è verificato un incidente stradale sulla Albisstrasse a Mettmenstetten. La Procura della Repubblica Limmattal/Albis ha incaricato l'Istituto Forense di Zurigo (FOR) di redigere una relazione preliminare con stima dei costi per una perizia tecnica sull'incidente. La relazione preliminare è stata firmata da tre persone, tra cui [B.] , che in seguito è stato incaricato di redigere la perizia tecnica sull'incidente. La ricorrente [A.] ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo, con cui è stato respinto la sua richiesta di astensione di [B.] .

La ricorrente ha sostenuto che [B.] era stato precedentemente coinvolto, poiché aveva firmato la relazione preliminare e ora era stato incaricato di redigere la perizia tecnica sull'incidente. Ha temuto che [B.] potesse giungere allo stesso risultato nella perizia che nella relazione preliminare.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se sussistesse un motivo di astensione ai sensi dell'art. 56 lett. b CPP. Ha stabilito che l'autorità inferiore aveva ragione nel ritenere che il convenuto, in quanto perito nel procedimento di redazione della perizia sull'incidente, si sarebbe occupato dello stesso oggetto di indagine di quando aveva controllato la relazione preliminare.

Il Tribunale ha affermato che l'imparzialità e l'indipendenza dei periti devono essere garantite ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 Cost. e dell'art. 30 cpv. 1 Cost. Ha stabilito che la precedente partecipazione del convenuto, considerata oggettivamente, suscita il sospetto che non sia più imparziale.

Il…