Fatti

Il ricorrente [X.] il 22 ottobre 2013 seguiva sulla autostrada in direzione di Berna, con la sua autovettura, il veicolo che lo precedeva a una distanza di circa 1'000 metri, mantenendo una distanza di 12 metri e una velocità di 90 km/h. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha confermato il 2 dicembre 2014 la condanna in primo grado per grave violazione delle norme sulla circolazione stradale dovuta a distanza di sicurezza insufficiente durante la marcia in fila (art. 90 cpv. 2 in combinato disposto con art. 34 cpv. 4 LCStr) e ha condannato [X.] a una pena pecuniaria condizionale di 8 aliquote giornaliere a Fr. 290.-- nonché a un'ammenda di Fr. 580.--. [X.] ha presentato ricorso contro questa sentenza.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che fosse integrato l'elemento oggettivo della grave violazione delle norme sulla circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, in quanto la distanza di 12 metri a una velocità di 90 km/h non era sufficiente e aveva comportato un aumento astratto del pericolo per gli altri utenti della strada. La guida sulla corsia di sorpasso descritta dal ricorrente non era in grado di compensare tale pericolo, in quanto è dubbio se egli potesse avere una visione libera di quanto accadeva davanti al veicolo che lo precedeva, e soprattutto conta che il conducente debba poter reagire al comportamento frenante del veicolo che lo precede.

Inoltre, dalla grave violazione oggettiva delle norme sulla circolazione stradale si deve dedurre quantomeno una condotta gravemente negligente. Non sono emersi…