Fatti

[A.A.] e [B.A.] si erano sposati nel 1990. Nel procedimento di protezione coniugale presso il Tribunale cantonale di Nidvaldo, il 26 marzo 2009 si erano accordati, tra l'altro, sul fatto che [B.A.] avrebbe dovuto pagare a [A.A.] un importo di Fr. 1,55 milioni a titolo di regime patrimoniale e che le imposte arretrate e le sanzioni fiscali sarebbero state sostenute in parti uguali. Il Tribunale cantonale di Nidvaldo ha pronunciato il divorzio delle parti il 14 aprile 2011 e ha rinviato la liquidazione del regime patrimoniale a un procedimento separato, poiché al momento del divorzio era pendente un procedimento per imposte arretrate e sanzioni fiscali a carico delle parti. Con sentenza del 7 maggio 2013, il Tribunale cantonale ha condannato [A.A.] al pagamento di Fr. 426'964.00 a favore di [B.A.] . Contro questa decisione, [A.A.] ha interposto appello presso il Tribunale superiore del Cantone di Nidvaldo, che ha confermato la decisione di prima istanza il 20 febbraio 2014.

Legge

Il Tribunale federale annulla la decisione del Tribunale superiore e rinvia il caso a quest'ultimo per un nuovo esame. A tal riguardo, esso constata quanto segue:

  • L'accordo del 26 marzo 2009 comprende anche le imposte arretrate della società [C. AG] , non solo le imposte arretrate personali delle parti.
  • Nella misura in cui [A.A.] si è impegnata nell'accordo a farsi carico di sanzioni fiscali imposte esclusivamente ad altre persone e non a lei stessa, l'accordo è nullo, in quanto le…