Art. 279 CPC
Omologazione della convenzione
1 Il giudice omologa la convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia convinto che i coniugi l’abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata; sono fatte salve le disposizioni in materia di previdenza professionale.
2 La convenzione è giuridicamente valida soltanto se omologata dal giudice. Essa deve figurare nel dispositivo della decisione.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Possibilità di modifica di una misura a tutela dell'unione coniugale o di un provvedimento cautelare emanato in procedura di divorzio che si fondano su una convenzione23 citazioni
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2Convenzione anticipata sugli effetti del divorzio17 citazioni
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3Istanza comune dei genitori in merito alla disciplina dell'autorità parentale nell'ambito di una procedura di divorzio12 citazioni
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4Interpretazione dell'omologazione giudiziaria di una convenzione sulle conseguenze del divorzio10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Eheschutz46 citazioni
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Ehescheidung, unentgeltliche Rechtspflege22 citazioni
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Nebenfolgen der Ehescheidung19 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.