Art. 279 CPC

Omologazione della convenzione

1 Il giudice omologa la convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia convinto che i coniugi l’abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata; sono fatte salve le disposizioni in materia di previdenza professionale.
2 La convenzione è giuridicamente valida soltanto se omologata dal giudice. Essa deve figurare nel dispositivo della decisione.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Possibilità di modifica di una misura a tutela dell'unione coniugale o di un provvedimento cautelare emanato in procedura di divorzio che si fondano su una convenzione
    · 26/05/2016 · 23 citazioni Riassunto
  2. 2
    Convenzione anticipata sugli effetti del divorzio
    · 23/08/2019 · 17 citazioni Riassunto
  3. 3
    Istanza comune dei genitori in merito alla disciplina dell'autorità parentale nell'ambito di una procedura di divorzio
    · 29/06/2017 · 12 citazioni Riassunto
  4. 4
    Interpretazione dell'omologazione giudiziaria di una convenzione sulle conseguenze del divorzio
    · 31/08/2017 · 10 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Eheschutz
    · 26/06/2020 · 46 citazioni de
  • Ehescheidung, unentgeltliche Rechtspflege
    · 13/08/2018 · 22 citazioni de
  • Nebenfolgen der Ehescheidung
    · 05/06/2019 · 19 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.