Fatti
Con decisione di protezione coniugale del 26 novembre 2013, il tribunale distrettuale ha approvato un accordo concluso lo stesso giorno, in cui i coniugi A. hanno regolato, tra l'altro, gli assegni di mantenimento per la moglie e i figli. L'11 febbraio 2014 i coniugi hanno avviato un procedimento di divorzio. Con un'istanza del 31 luglio 2014, il marito ha chiesto che gli assegni di mantenimento siano adeguati alle mutate circostanze. Egli presenta un ricorso in materia civile contro la decisione dell'ultima istanza cantonale.
Legge
Le possibilità di modificare una misura di protezione coniugale o una misura cautelare nel procedimento di divorzio basata su un accordo sono limitate. Si applicano le stesse restrizioni descritte dalla giurisprudenza per le convenzioni di divorzio:
Un adeguamento può essere richiesto solo se si verificano cambiamenti sostanziali di fatti che, al momento dell'accordo, erano considerati certi. Non vi è invece alcun adeguamento a circostanze sostanzialmente e durevolmente mutate per quanto riguarda i fatti che sono stati definiti in modo comparativo per affrontare una situazione di fatto incerta (cosiddetto caput controversum), poiché in questo caso manca un parametro di riferimento in base al quale misurare l'importanza di un eventuale cambiamento.
Anche la rettifica di una misura cautelare a causa di presupposti decisionali originariamente errati è limitata, nella misura in cui la regolamentazione degli alimenti si basa su un accordo con il quale le parti hanno voluto porre definitivamente fine a una…