Art. 268 CPC

Modifica e soppressione

1 I provvedimenti cautelari possono essere modificati o soppressi in caso di modifica delle circostanze o qualora si rivelino ingiustificati.
2 Essi decadono per legge con il passaggio in giudicato della decisione di merito. Il giudice può disporre altrimenti ai fini dell’esecuzione o nel caso la legge lo preveda.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Conseguenze giuridiche del ritiro alla luce degli art. 65 e 241 cpv. 2 CPC (consid. 3.3 e 3.4).
    · 25/08/2015 · 32 citazioni Riassunto
  2. 2
    Possibilità di modifica di una misura a tutela dell'unione coniugale o di un provvedimento cautelare emanato in procedura di divorzio che si fondano su una convenzione
    · 26/05/2016 · 11 citazioni Riassunto
  3. 3
    Procedura in caso di lacune nell'organizzazione della società
    · 19/01/2015 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    Legge applicabile al mantenimento tra coniugi in caso di nullità del matrimonio
    · 23/10/2018 · 4 citazioni Riassunto
  5. 5
    Ammissibilità di fatti nuovi impropriamente detti (pseudo nova) nella procedura di reclamo
    · 03/04/2019 · 3 citazioni Riassunto
  6. 6
    Misure cautelari, multa disciplinare
    · 11/07/2016 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Ehescheidung (vorsorgliche Massnahmen)
    · 15/12/2011 · 3 citazioni de
  • Forderung ("Löschung" der Betreibung)
    · 27/11/2014 · 2 citazioni de Riassunto
  • OG.2021.00101
    04/11/2022 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.