Art. 268 CPC
Modifica e soppressione
1 I provvedimenti cautelari possono essere modificati o soppressi in caso di modifica delle circostanze o qualora si rivelino ingiustificati.
2 Essi decadono per legge con il passaggio in giudicato della decisione di merito. Il giudice può disporre altrimenti ai fini dell’esecuzione o nel caso la legge lo preveda.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Conseguenze giuridiche del ritiro alla luce degli art. 65 e 241 cpv. 2 CPC (consid. 3.3 e 3.4).32 citazioni
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2Possibilità di modifica di una misura a tutela dell'unione coniugale o di un provvedimento cautelare emanato in procedura di divorzio che si fondano su una convenzione11 citazioni
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3Procedura in caso di lacune nell'organizzazione della società10 citazioni
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4Legge applicabile al mantenimento tra coniugi in caso di nullità del matrimonio4 citazioni
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5Ammissibilità di fatti nuovi impropriamente detti (pseudo nova) nella procedura di reclamo3 citazioni
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6Misure cautelari, multa disciplinare2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ehescheidung (vorsorgliche Massnahmen)3 citazioni
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Forderung ("Löschung" der Betreibung)2 citazioni
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OG.2021.001011 citazioni04/11/2022 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.