Fatti
La società [A. AG] , una società per azioni con sede a [U.] , il cui scopo è la locazione di veicoli a terzi, in particolare sulla base di contratti di leasing, nonché tutte le attività connesse, ha presentato una causa contro [B.] , titolare dell'impresa individuale iscritta nel registro di commercio "[D.] " con sede a [W.] , per il pagamento di Fr. 41'125.00 oltre agli interessi. Il fondamento della causa era una dichiarazione di solidarietà firmata da [B.] in relazione a un contratto di leasing tra la società [A. AG] e la società [C. AG] .
Il Tribunale di commercio del Cantone di Argovia ha respinto la causa, in quanto ha qualificato la dichiarazione di solidarietà come una fideiussione nulla per forma e non come una valida adesione al debito. La società [A. AG] ha quindi presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha annullato la decisione della prima istanza e ha rinviato il caso alla prima istanza per l'integrazione degli accertamenti di fatto e una nuova decisione. È giunto alla conclusione che la prima istanza aveva interpretato erroneamente la dichiarazione di solidarietà come fideiussione e non come adesione al debito.
Il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente [B.] , in qualità di membro del consiglio di amministrazione della società [C. AG] , deve essere qualificato come esperto negli affari ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale. Pertanto, egli deve accettare il chiaro tenore letterale della dichiarazione di solidarietà, che si riferiva espressamente a un'adesione al debito e a un obbligo di debito autonomo. Inoltre, era…