Art. 492 CO
1 Mediante la fideiussione il fideiussore si fa garante verso il creditore del debitore principale per il soddisfacimento del debito.
2 La fideiussione non può sussistere che per un’obbligazione principale valida. La fideiussione può essere prestata anche per un debito futuro o condizionale, per il caso che questo diventi efficace.
3 Chi si fa garante per il debito derivante da un contratto non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare risponde alle condizioni e secondo le norme in materia di fideiussione se, al momento della stipulazione, conosceva il vizio del contratto. La stessa regola si applica a chi si fa garante per il soddisfacimento d’un debito prescritto riguardo al debitore principale.
4 A meno che il contrario possa dedursi dalla legge, il fideiussore non può rinunciare anticipatamente ai diritti che gli sono conferiti nel presente titolo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assunzione cumulativa di debito (art. 143 CO) oppure fideiussione (art. 492 CO)? Distinzione generale (consid. 2.1)55 citazioni
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2Fideiussione o contratto di garanzia? Carattere accessorio quale criterio distintivo (consid. 2b)38 citazioni
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4Fideiussione (art. 492 cpv. 1 CO) - determinazione del debito garantito (art. 27 cpv. 2 CC) - nullità parziale (art. 20 cpv. 2 CO)9 citazioni
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5Eccezioni del fideiussore se il debitore principale ha rinunciato alla compensazione nei confronti del creditore2 citazioni
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6Fideiussione; possibilità di determinare il debito principale (art. 492 cpv. 2 e 493 cpv. 1 CO)2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Garanzia contrattuale11 citazioni
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9 citazioni
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Bürgschaftsvertrag; kumulative Schuldübernahme9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.