Fatti
Questa decisione riguarda una controversia tra A. (il garante) e la Banca X. (il creditore). Il garante contestava di dover pagare il credito garantito, sostenendo che il debitore principale avesse subito un danno da parte del creditore e potesse quindi invocare un credito risarcitorio in compensazione. Tuttavia, il debitore principale aveva espressamente rinunciato alla compensazione nel contratto di prestito. Il tribunale cantonale ha ritenuto che il garante, essendo a conoscenza di tale rinuncia al momento della conclusione della fideiussione, non potesse avvalersene per rifiutare il pagamento.Legge
Il Tribunale federale ha confermato questa decisione. Ha ritenuto che l'art. 502 cpv. 2 CO, che consente al garante di invocare un'eccezione del debitore principale anche se questi vi ha rinunciato, si applichi per analogia al diritto di rifiuto di pagamento del garante ai sensi dell'art. 121 CO. Tuttavia, questa regola non si applica quando il garante era a conoscenza della rinuncia del debitore principale al momento della conclusione della fideiussione, poiché egli non può allora avvalersi di una modifica unilaterale della sua situazione.
Inoltre, l'art. 492 cpv. 4 CO non impedisce al garante di prestare…