Art. 493 CO

1 La fideiussione richiede per la sua validità la dichiarazione scritta del fideiussore e l’indicazione numerica, nell’atto stesso, dell’importo massimo della somma garantita.
2 Quando il fideiussore è una persona fisica, la dichiarazione di fideiussione richiede inoltre l’atto pubblico secondo le norme stabilite nel luogo dove essa è fatta. Se tuttavia la somma garantita non supera i duemila franchi, basta che l’indicazione numerica dell’importo della fideiussione e, se è il caso, quella del suo carattere solidale siano, nell’atto stesso, scritte di propria mano del fideiussore.
3 Per la fideiussione, verso la Confederazione o i suoi istituti di diritto pubblico o verso un Cantone, di obbligazioni di diritto pubblico, come dazi, imposte e altre tasse, o di prezzi di trasporto, bastano in ogni caso la dichiarazione scritta del fideiussore e l’indicazione numerica, nell’atto stesso, dell’importo massimo della somma garantita.
4 Se, nell’intenzione di eludere l’atto pubblico, la somma garantita è divisa in importi più piccoli, per la fideiussione di questi è richiesta la forma prescritta per il totale.
5 Per le modificazioni successive della fideiussione, che non consistono nell’aumento della somma o nella trasformazione di una fideiussione semplice in una solidale, basta la forma scritta. Se il debito è assunto da un terzo in modo che il debitore ne sia liberato, la fideiussione si estingue qualora il fideiussore non consenta per iscritto all’assunzione del debito.
6 La procura speciale per prestare fideiussione e la promessa di prestarla, fatta all’altro contraente o ad un terzo, richiedono pure la forma prescritta per la fideiussione. Mediante stipulazione scritta la responsabilità del fideiussore può essere limitata alla parte del debito principale che sarà estinta per la prima.
7 Il Consiglio federale è autorizzato a limitare l’importo delle sportule dovute per l’atto pubblico.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assunzione cumulativa di debito (art. 143 CO) oppure fideiussione (art. 492 CO)? Distinzione generale (consid. 2.1)
    · 23/09/2003 · 47 citazioni Riassunto
  2. 2
    Fideiussione
    · 31/10/1967 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 493 cp. 2 CO. 1. Portata della riserva fatta in favore dell'ordine pubblico dello Stato in cui l'esecuzione è chiesta (consid. 2). 2. La norma secondo la quale determinate dichiarazioni di fideiussione richiedono l…
    · 11/06/1958 · 4 citazioni
  4. 4
    DTF 64_II_346
    01/01/1938 · 4 citazioni
  5. 5
    Fideiussione; Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali. 1. Il fatto che la parte convenuta abbia rinun…
    · 03/07/1985 · 3 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 47_II_302
    01/12/1920 · 3 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 29/10/2015 · 7 citazioni de Riassunto
  • rigetto provvisorio dell'opposizione
    · 16/04/2019 · 5 citazioni de
  • Contratto di leasing
    · 28/06/2017 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.