Art. 502 CO

1 Il fideiussore ha il diritto e l’obbligo di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale o ai suoi eredi che non derivano dall’insolvenza del debitore. Sono riservate la fideiussione d’un debito derivante da un contratto non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare, e quella d’un debito prescritto.
2 Se il debitore principale rinuncia ad un’eccezione che gli spetta, il fideiussore può nondimeno farla valere.
3 Il fideiussore che tralascia di far valere eccezioni del debitore principale perde il suo diritto di regresso fino a concorrenza dell’importo, per il quale avrebbe potuto liberarsi mediante tali eccezioni, a meno che provi di averle ignorate senza sua colpa.
4 Al fideiussore di un debito sprovvisto d’azione perché derivante da giuoco o da scommessa spettano, anche se conosceva il vizio, le stesse eccezioni come al debitore principale.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Eccezioni del fideiussore se il debitore principale ha rinunciato alla compensazione nei confronti del creditore
    · 02/05/2012 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 56_III_154
    01/01/1930 · 1 citazioni
  3. 3
    DTF 54_II_289
    01/01/1928 · 1 citazioni
  4. 4
    Trasferimento della locazione di locali commerciali; debito solidale
    · 19/03/2014 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Garanzia contrattuale
    · 14/09/2009 · 5 citazioni de
  • rigetto provvisorio dell'opposizione
    · 16/04/2019 · 4 citazioni de
  • Garantieerklärung
    · 29/01/2009 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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