Art. 502 CO
1 Il fideiussore ha il diritto e l’obbligo di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale o ai suoi eredi che non derivano dall’insolvenza del debitore. Sono riservate la fideiussione d’un debito derivante da un contratto non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare, e quella d’un debito prescritto.
2 Se il debitore principale rinuncia ad un’eccezione che gli spetta, il fideiussore può nondimeno farla valere.
3 Il fideiussore che tralascia di far valere eccezioni del debitore principale perde il suo diritto di regresso fino a concorrenza dell’importo, per il quale avrebbe potuto liberarsi mediante tali eccezioni, a meno che provi di averle ignorate senza sua colpa.
4 Al fideiussore di un debito sprovvisto d’azione perché derivante da giuoco o da scommessa spettano, anche se conosceva il vizio, le stesse eccezioni come al debitore principale.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Eccezioni del fideiussore se il debitore principale ha rinunciato alla compensazione nei confronti del creditore2 citazioni
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2DTF 56_III_1541 citazioni01/01/1930 · 1 citazioni
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3DTF 54_II_2891 citazioni01/01/1928 · 1 citazioni
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4Trasferimento della locazione di locali commerciali; debito solidale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Garanzia contrattuale5 citazioni
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rigetto provvisorio dell'opposizione4 citazioni
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Garantieerklärung3 citazioni
Ultime sentenze del TF
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