Fatti
Il lavoratore [A.] lavorava dal 1° maggio 2005 come cuoco nel ristorante di montagna [C.] . Il 19 gennaio 2011 gli è stato notificato il licenziamento con effetto al 15 aprile 2011, in quanto i precedenti gestori avevano rilevato l'attività. Il 4 marzo 2011, la nuova titolare [B. AG] ha stipulato un nuovo contratto di lavoro con [A.] con inizio dell'attività il 19 aprile 2011. Il 17 settembre 2011, [A.] ha subito un infortunio sul lavoro ed è diventato parzialmente incapace al lavoro. Di conseguenza, il 25 ottobre 2011 la [B. AG] ha licenziato il rapporto di lavoro con effetto al 30 novembre 2011. [A.] ha sostenuto che il licenziamento fosse avvenuto durante il periodo di divieto di licenziamento ai sensi dell'art. 336c cpv. 1 lett. c CO e quindi nullo.Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che vi è stato un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 333 CO dai precedenti gestori alla [B. AG] . Tuttavia, solo il rapporto di lavoro esistente al momento del trasferimento d'azienda è passato alla [B. AG] . Poiché il licenziamento del 19 gennaio 2011 è avvenuto prima del trasferimento d'azienda, era legittimo e non ha comportato il…