Fatti
Il ricorrente [X.] è stato dichiarato colpevole dal Presidente del Tribunale distrettuale di Brugg il 23 agosto 2012 di danneggiamento, rissa e guida di un veicolo a motore nonostante la revoca della patente, e condannato a una pena pecuniaria incondizionata di 60 aliquote giornaliere da 100 franchi ciascuna. Il ricorso presentato contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale cantonale dell'Argovia il 12 novembre 2013. [X.] presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di essere assolto dall'imputazione di guida di un veicolo a motore nonostante la revoca della patente. Per gli altri reati, chiede di essere condannato a una pena pecuniaria condizionata di 30 aliquote giornaliere con un periodo di prova di 2 anni.Legge
1. Il Tribunale federale respinge il ricorso per quanto riguarda l'imputazione di guida di un veicolo a motore nonostante la revoca della patente. Esso afferma che, ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 della Convenzione sulla circolazione stradale e dell'art. 45 cpv. 1 e 2 dell'OAC, una patente di guida straniera può essere revocata se al conducente è stata ritirata la patente in Svizzera. Ciò vale anche per le patenti straniere acquisite successivamente, poiché altrimenti lo scopo del divieto di guida sarebbe eluso. 2. Per quanto riguarda il rifiuto della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena pecuniaria, il Tribunale federale ritiene che il procedimento della giurisdizione inferiore sia conforme al…