Fatti
Il ricorrente [A.A.] e la controparte [B.A.] erano coniugi. Nell'ambito del procedimento di divorzio, il Tribunale cantonale di San Gallo ha emesso varie misure cautelari, tra cui un blocco del conto a favore della controparte. Il ricorrente ha impugnato questo blocco del conto presso il Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che la prima istanza aveva ordinato il blocco del conto sulla base dell'art. 178 CC, poiché il ricorrente aveva violato i suoi obblighi di informazione nei confronti del tribunale e aveva investito immediatamente gran parte di un risarcimento per uno scopo specifico, il che avrebbe potuto mettere a rischio la controparte nell'adempimento delle sue pretese di mantenimento. Il Tribunale federale ha ritenuto che questa motivazione non fosse arbitraria.…