Art. 178 CC
Restrizioni del potere di disporre
1 Se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempire un obbligo patrimoniale derivante dall’unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell’altro.
2 Il giudice prende le appropriate misure conservative.
3 Se vieta a un coniuge di disporre di un fondo, ne ordina d’ufficio la menzione nel registro fondiario.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Restrizione del potere di disporre di un coniuge29 citazioni
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2Misure protettrici dell'unione coniugale (art. 172 cpv. 3 e art. 176 cpv. 1 n. 1 e 2 CC). 1. Ove un'istanza di misure protettrici dell'unione coniugale sia stata presentata anteriormente al 1o gennaio 1988, ma il giudic…2 citazioni
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3Regime dei beni tra coniugi, art. 178 e segg0 citazioni
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4DTF 65_I_290 citazioni23/02/1939 · 0 citazioni
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5DTF 56_III_1280 citazioni01/01/1930 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Kontosperre (vorsorgliche Massnahmen, Ehescheidung)6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.