Fatti
La controversia oppone Walter e Maria H. nell'ambito di un procedimento di divorzio pendente dal 1984. Nell'ambito dei provvedimenti provvisori, Maria H. ha chiesto al tribunale di primo grado di vietare a suo marito di disporre dei beni situati in Svizzera senza il suo consenso e di iscrivere un divieto di disporre e di gravare gli immobili situati nel Cantone dei Grigioni. Questa richiesta è stata respinta dal presidente del tribunale. Maria H. ha quindi interposto appello presso la Corte d'appello del Cantone di Berna, che ha anch'essa respinto la sua richiesta.
Maria H. ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico presso il Tribunale federale, chiedendo l'annullamento delle decisioni delle autorità cantonali.
Legge
Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Esso ritiene che l'art. 178 CC, che si applica anche per analogia nell'ambito dei provvedimenti provvisori in un procedimento di divorzio, consente al giudice di subordinare la disposizione di determinati beni al consenso di un coniuge, quando ciò è necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o l'esecuzione di un obbligo patrimoniale derivante dalla comunità coniugale.
Sebbene il giudice non possa esigere una prova rigorosa dell'esistenza di un rischio serio e attuale, deve accontentarsi di una semplice verosimiglianza. Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito elementi oggettivi che…