Fatti

[X.] e [Z.] sono stati divorziati in Austria. Le conseguenze patrimoniali del divorzio sono oggetto di procedimenti pendenti in quel paese. La moglie [X.] ha ottenuto in Austria un divieto di disposizione su numerosi immobili ed è in possesso di informazioni secondo le quali il marito [Z.] dispone di diversi conti presso la banca [Y.] in Svizzera.

Su questa base, [X.] ha richiesto al Tribunale distrettuale di Zurigo misure superprovisorie per vietare al marito di disporre di questi beni in Svizzera e per ordinare alla banca [Y.] di mantenere i conti bloccati. Il Tribunale distrettuale e il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo hanno respinto la richiesta, in quanto la ricorrente non aveva sufficientemente sostanziato l'entità delle sue pretese e il pericolo per tali pretese.

Legge

Il Tribunale federale conferma la decisione del Tribunale superiore. Esso afferma che, per l'emanazione di misure cautelari in Svizzera, è necessario rendere verosimile l'esistenza e l'entità dei crediti e dimostrare la necessità di assicurazione, ovvero il pericolo per tali pretese. Il Tribunale superiore ha giustamente ritenuto che la ricorrente non abbia soddisfatto queste condizioni, in quanto non ha quantificato né l'entità delle sue pretese di mantenimento e di regime patrimoniale, né ha…