Fatti
La controversia riguarda la validità della convenzione matrimoniale conclusa dai coniugi Pini, soggetti al diritto svizzero in virtù dell'art. 19 LDIP ma che avevano adottato un regime matrimoniale di diritto straniero (francese). Il Tribunale cantonale ha ritenuto che questa convenzione potesse essere assimilata a un regime di separazione dei beni con comunione degli acquisti secondo il diritto svizzero e l'ha pertanto giudicata valida. Gli eredi contestano questa decisione.Legge
Il Tribunale federale ritiene che quando dei coniugi soggetti al diritto svizzero hanno adottato per contratto di matrimonio un regime matrimoniale di diritto straniero, si debba in linea di principio ritenere che abbiano scelto il regime matrimoniale del diritto svizzero più vicino al loro regime straniero. Nel caso di specie, la convenzione matrimoniale dei coniugi Pini, che combinava la separazione dei beni e la società degli acquisti secondo il diritto francese, può essere convertita in un regime di separazione dei beni con comunione degli acquisti secondo il diritto svizzero.
Sebbene i poteri del marito nell'amministrazione dei beni comuni differiscano in qualche misura tra i due regimi, i coniugi Pini hanno di fatto funzionato secondo un regime più vicino alla comunione degli acquisti svizzera che alla società degli…