Fatti
[A.] nonché [D.B.] e [C.B.] hanno presentato congiuntamente il 19 luglio 2013 un ricorso contro un'autorizzazione edilizia del Comune politico di Mörschwil. Il Dipartimento delle costruzioni del Cantone di San Gallo ha richiesto ai ricorrenti di versare entro il 30 agosto 2013 un anticipo delle spese di CHF 1'000. Poiché l'anticipo è stato pagato in ritardo il 4 settembre 2013, il Dipartimento delle costruzioni ha cancellato il ricorso il 3 ottobre 2013. Il Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo ha respinto un ricorso contro questa decisione. Contro tale decisione, i ricorrenti hanno presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 96 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura amministrativa da parte dell'istanza precedente non fossero arbitrarie. L'istanza precedente aveva deciso correttamente che la conseguenza del ritardo, ovvero la cancellazione del procedimento,…