Fatti

La società [A. AG] (ricorrente) detiene 1'500 azioni nominative della società [B. AG] (controparte), che ha un capitale azionario di 3 milioni di franchi. Dalla assemblea generale del 26 giugno 2014, la società [B. AG] , a causa di una situazione di stallo nell'azionariato, non dispone né di un consiglio di amministrazione né di un organo di revisione.

La società [A. AG] ha chiesto al Tribunale distrettuale di Hochdorf di ordinare giudizialmente, ai sensi dell'art. 699 cpv. 4 CO, la convocazione dell'assemblea generale della società [B. AG] per eleggere il consiglio di amministrazione e l'organo di revisione. Il Tribunale distrettuale ha respinto la richiesta. Il ricorso presentato dalla società [A. AG] è stato respinto anche dal Tribunale cantonale di Lucerna.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato le decisioni delle istanze precedenti. Ha affermato che i presupposti per una richiesta di convocazione ai sensi dell'art. 699 cpv. 4 CO non sono soddisfatti, poiché la società [B. AG] non dispone né di un consiglio di amministrazione né di un organo di revisione legittimamente costituiti. In una tale situazione, dovuta a uno stallo o a un blocco ("Deadlock") nell'azionariato, si configura un caso di carenza organizzativa che deve essere rimediato nell'ambito di un…