Art. 699 CO
1 L’assemblea generale è convocata dal consiglio d’amministrazione, all’occorrenza dall’ufficio di revisione. Anche i liquidatori e i rappresentanti degli obbligazionisti hanno il diritto di convocarla.
2 L’assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.
3 Possono chiedere la convocazione dell’assemblea generale gli azionisti che detengono insieme almeno una delle partecipazioni seguenti: 1. il 5 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa; 2. il 10 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle altre società.
4 La convocazione dev’essere chiesta per scritto. Gli oggetti da iscrivere all’ordine del giorno e le proposte devono essere indicati nella domanda.
5 Se il consiglio d’amministrazione non dà seguito alla domanda entro un congruo termine, comunque non eccedente 60 giorni, i richiedenti possono chiedere al giudice di ordinare la convocazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto di iscrizione all'ordine del giorno di un'assemblea generale di una società anonima; art. 699 cpv. 3 CO23 citazioni
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2Assemblea generale non svolta; fine del mandato di amministratore12 citazioni
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3Convocazione dell'assemblea generale di una società anonima ordinata dal giudice (art. 699 cpv. 4 CO)10 citazioni
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41. Art. 699 cpv. 2, 940 CO9 citazioni
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5Società anonima, responsabilità dell'ufficio di revisione7 citazioni
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6Procedura per l'istituzione di una procedura di verifica speciale di una società anonima2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Einberufung der Generalversammlung10 citazioni
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Einberufung einer Generalversammlung einer Aktiengesellschaft5 citazioni
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4 citazioni13/01/2022 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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