Fatti

I ricorrenti (un'azionista e suo marito, rispettivamente padre, entrambi rappresentati da un avvocato) hanno chiesto al Richteramt Thal-Gäu la convocazione giudiziale di un'assemblea generale della convenuta, una società anonima, ai sensi dell'art. 699 cpv. 4 CO. In tale assemblea la ricorrente avrebbe dovuto essere eletta membro del consiglio di amministrazione con firma individuale e il consiglio di amministrazione finora unico avrebbe dovuto essere revocato.

Alla base vi è una lunga controversia sull'azienda agricola 'Bauernhof C.' in U. e V. Proprietari sono il consiglio di amministrazione (B.) e la convenuta. Il ricorrente aveva conferito il fondo nel 1988 nella neo costituita convenuta. Un mutuo di Fr. 550'000.-- è stato garantito nel 1988 mediante un contratto di pegno che ha trasferito tutte le azioni a B. quale pegno mobiliare, prevedendo il trasferimento del diritto di voto e un diritto di riscatto. Il 3 gennaio 1995 B. e il ricorrente hanno concluso un contratto di compravendita di 50 azioni, con compensazione del prezzo d'acquisto con il mutuo. Due azioni sono rimaste presso i ricorrenti in via fiduciaria. Nel 1998 sono stati effettuati un aumento di capitale e un patto parasociale, secondo cui le azioni dei ricorrenti, in caso di scioglimento del contratto d'affitto o di morte del ricorrente, dovevano passare a B. a titolo gratuito; le 11 azioni dei ricorrenti erano già state trasferite a B. al momento della conclusione del contratto.

Nel procedimento 4A_260/2018 il Tribunale federale aveva rilevato che l'acquisto delle azioni è sospensivamente inefficace fino al rilascio di un'autorizzazione di acquisto ai sensi della LDFR. L'autorizzazione era stata negata in prima istanza; il procedimento di impugnazione era pendente. Un tribunale amministrativo ha concesso l'autorizzazione con decisione del 6 novembre 2020, che però non era passata in giudicato e costituiva un vero nuovo fatto dinanzi al Tribunale federale.

Il presidente del tribunale distrettuale ha respinto la domanda il 6 maggio 2020 per mancanza di legittimazione attiva. La Corte suprema del Cantone di Soletta ha confermato tale decisione il 28 agosto 2020, perché la qualità di azionista non risultava verosimile dai documenti prodotti. I ricorrenti hanno presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Diritto

Il Tribunale federale ha esaminato anzitutto l'ammissibilità del nuovo fatto (decisione del tribunale amministrativo del 6 novembre 2020). I veri nuovi fatti sono in linea di principio irrilevanti dinanzi al Tribunale federale (art. 99 cpv. 1 LTF), salvo che riguardino presupposti processuali di merito. Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione dell'interesse degno di protezione (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF), dato che era dubbio che l'interesse alla tutela giuridica fosse venuto meno, e che il ricorso fosse comunque infondato.

Il Tribunale federale ha quindi riconosciuto la propria competenza: la decisione è una decisione di ricorso conclusiva di un tribunale cantonale superiore (art. 90, 75 LTF). Il valore litigioso di Fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è calcolato in base al valore nominale delle azioni ed è raggiunto, poiché la qualità di azionista è sospesa.

Nel merito, il Tribunale federale rileva che in una domanda di convocazione ai sensi dell'art. 699 cpv. 4 CO occorre esaminare soltanto questioni formali, in particolare la qualità di azionista, la partecipazione del 10 per cento richiesta dall'art. 699 cpv. 3 CO e una richiesta infruttuosa rivolta al consiglio di amministrazione. La qualità di azionista è già verosimile quando alcuni elementi vi depongono. Inoltre va osservato il divieto di abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC); le domande manifestamente abusive devono essere respinte.

La precedente istanza aveva subordinato la verosimiglianza della legittimazione materiale su azioni nominative ai sensi dell'art. 689a CO alla circostanza che la società tenesse un libro delle azioni e avesse colpevolmente rifiutato un'iscrizione. Tale motivazione non regge: nessuna parte aveva sostenuto l'esistenza di un libro delle azioni e l'onere della prova non incombe ai ricorrenti, bensì alla convenuta (art. 8 CC). L'azionista nominativo deve poter provare la propria legittimazione anche senza…