Fatti
Il ricorrente [U.] ha gestito un'azienda agricola fino al 1993. Successivamente, ha suddiviso la sua originaria particella agricola, ha venduto una parte a un'impresa edile e ha costruito sull'altra parte un complesso con case plurifamiliari e un parcheggio sotterraneo. Inoltre, ha concesso all'impresa edile un diritto d'uso a titolo oneroso su 37 posti auto nel parcheggio sotterraneo. L'amministrazione fiscale cantonale ha quindi qualificato tutti gli immobili della famiglia [U.] (ad eccezione dell'uso proprio) come patrimonio aziendale nell'ambito del commercio immobiliare professionale.
Di conseguenza, la Cassa di compensazione di Svitto ha fissato per [U.] il contributo AVS/AI/IPG per lavoratori indipendenti per l'anno 2007. [U.] ha presentato un ricorso chiedendo che l'immobile [X.] in [A.] sia qualificato come patrimonio privato e quindi esente dall'obbligo contributivo.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che la qualificazione di un immobile come patrimonio aziendale nell'ambito del commercio immobiliare professionale non dipende solo dalla concessione di un diritto d'uso a titolo oneroso su posti auto nel parcheggio sotterraneo. Piuttosto, è decisivo che il ricorrente abbia abbandonato la sua attività agricola e avviato invece un'attività imprenditoriale con frazionamento, vendita, sviluppo, costruzione e gestione dei suoi immobili, che va ben oltre la mera amministrazione patrimoniale.
Poiché per il semplice decorso del tempo gli immobili in questione non avrebbero potuto passare al…