Fatti
Il ricorrente [X.] è stato privato provvisoriamente della patente di guida dal Dipartimento della circolazione del Cantone di Svitto il 22 aprile 2010 e gli è stato ordinato di sottoporsi a una perizia medico-legale della circolazione. Il motivo era che [X.] aveva guidato un veicolo sotto l'influenza di cannabis e alcol il 18 febbraio 2010 e aveva ammesso di essere tossicodipendente dalla cannabis. L'Istituto di medicina legale ha concluso che l'idoneità alla guida di [X.] doveva essere negata a causa del suo comportamento di dipendenza. Di conseguenza, il Dipartimento della circolazione ha disposto il ritiro di sicurezza a tempo indeterminato il 4 ottobre 2010. L'11 agosto 2011, [X.] ha riottenuto la patente di guida con condizioni, che sono state revocate il 22 agosto 2012. Il 6 dicembre 2012, il Dipartimento della circolazione ha nuovamente ritirato provvisoriamente la patente di guida a [X.] , poiché c'erano gravi sospetti che fosse nuovamente tossicodipendente. Durante una perquisizione domiciliare, gli sono state sequestrate grandi quantità di stupefacenti che ha ammesso di consumare. Il ricorso presentato da [X.] contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto il 26 febbraio 2013.Legge
Il Tribunale federale conferma la decisione dell'istanza precedente. Esso ritiene che, sulla base della storia pregressa del ricorrente,…